Il nuovo CCNL edilizia e la formazione sulla sicurezza

Cantiere

Il nuovo CCNL edilizia e la formazione sulla sicurezza

Il 3 marzo 2022 è stato firmato dai sindacati (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) e dalla parte datoriale (ANCE, Legacoop, Confcooperative e AGCI) il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’edilizia 2022-2024. Due sono le novità più rilevanti per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro:

  • Entrambe le parti riconoscono la necessità di garantire la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche agli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere;
  • L’aggiornamento della formazione dei lavoratori sulla sicurezza dovrà essere svolto ogni 3 anni invece che ogni 5 come avviene attualmente.

Tuttavia, per quanto riguarda la formazione le norme vigenti restano l’art.37 del D.Lgs. 81/2008 e l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, che sanciscono la durata quinquennale del corso di formazione sulla sicurezza per lavoratori. Nel caso in cui l’Asl svolgesse un controllo presso un cantiere riscontrando dei dipendenti che hanno aggiornato il corso sulla sicurezza ogni cinque anni invece che ogni tre, non potrebbe contestare nessuna violazione di sua competenza, ma dovrebbe comunicare il mancato rispetto del CCNL edilizia all’Ispettorato Territoriale del lavoro.

Sarà dunque l’INL a vigilare sul rispetto del nuovo CCNL edilizia e, nel caso di mancata attuazione delle disposizioni in esso contenute, potrà contestare al datore di lavoro la sanzione amministrativa prevista dall’art. 509 del Codice penale che recita: “Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie agli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516.”

L’obbligo dell’aggiornamento triennale vale solo per i datori di lavoro le cui rappresentanze hanno aderito al nuovo CCNL dell’edilizia.

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Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla rivista Punto Sicuro.