Obbligo di patente a crediti per le imprese edili e i lavoratori autonomi nei cantieri

Obbligo di patente a crediti per le imprese edili e i lavoratori autonomi nei cantieri

Il 30 aprile 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 29 aprile 2024, n. 56, la quale è entrata in vigore il 1 maggio 2024.

La legge si configura come conversione del decreto – legge 2 marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), il quale all’art. 29 introduceva disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare  che comportano la modifica dell’art 27 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

 

La principale novità introdotta dalla modifica dell’art. 27 del D. Lgs. 81/08, al comma 1, è l’introduzione della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08, fatta eccezione per alcune specifiche categorie. NON sono tenuti al possesso della patente:

  • coloro che effettuano mere forniture;
  • coloro che effettuano mere prestazioni di natura intellettuale;
  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 36 del 2023.

Si specifica che il possesso della patente a crediti diventerà obbligatorio a decorrere dal 1 ottobre 2024.

La patente verrà rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

Per l’ottenimento della patente sarà necessario inoltrare un’autocertificazione che risponda alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il rilascio della patente sarà subordinato al possesso di una serie di requisiti (da autocertificare):

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D. Lgs. 81/08;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17 -bis, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

MA COME FUNZIONA?

 

Il nuovo art. 27, comma 5, del D. Lgs. 81/08 specifica che la patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti.

La possibilità di operare all’interno dei cantieri temporanei o mobili, a partire dal 1 ottobre 2024, sarà consentita a tutti i soggetti che saranno dotati di un numero pari o superiore a 15 crediti.

Al comma 6 viene invece specificato il criterio di decurtazione dei crediti che avviene in caso di violazione delle misure indicate nell’allegato I-bis. Verranno decurtati i crediti in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

 

Qui di seguito vengono riportate le fattispecie di violazioni che comporteranno la decurtazione dei crediti dalla patente (allegato I-bis):

 

FATTISPECIE DECURTAZIONE DI CREDITI
 Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 5
 Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 3
 Omessi formazione e addestramento: 2
 Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: 3
 Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: 3
 Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: 2
 Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3
 Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2
 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 2
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2
Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: 1
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: 3
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: 3
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: 3
Omessa valutazione del rischio di annegamento: 2
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: 2
Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: 3
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 2
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: 1
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: 5
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: 8
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: 15
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 10

 

Abbiamo contattato direttamente l’Ispettorato del Lavoro (INL) che ha confermato la previsione di uno specifico decreto ministeriale (non ancora emanato) con il quale verranno individuati i criteri e le modalità di presentazione della domanda per il rilascio del patentino, di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.