
Novità sugli APVR per la protezione delle vie respiratorie
La nuova edizione UNI 11719:2025 pubblicata a novembre 2025, aggiorna e sostituisce integralmente la precedente versione (2018).
Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai propri lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per proteggerli da rischi respiratori derivanti ad esempio dall’esposizione a sostanze chimiche, biologiche o ad ambienti caratterizzati da carenze di ossigeno, tra questi dispositivi abbiamo gli APVR (Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie).
Coloro che utilizzano gli APVR devono partecipare a specifici corsi di formazione e addestramento, con un aggiornamento annuale.
Oltre alla scelta del dispositivo più idoneo, occorre effettuare la verifica dell’efficacia e della corretta conformità dell’attrezzature (marcatura CE, dichiarazione di conformità UE, adeguatezza nei confronti del rischio e alle condizioni dei luoghi di lavoro, esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e adattabilità alle sue necessità, compatibilità con l’uso simultaneo con altri DPI).
Tra le principali novità vi è l’introduzione della verifica dell’adattabilità del dispositivo al volto dell’utilizzatore, effettuata tramite prove specifiche come il Fit-test, che deve essere eseguito almeno una volta all’anno e ogni qualvolta vi siano modifiche che possono alterare la tenuta del dispositivo al volto.
Un’altra introduzione riguarda le figure dedicate all’organizzazione della gestione degli APVR tra cui:
– Responsabile del Programma APVR: progetta il piano e sceglie i DPI;
– Operatore Fit-Test: esegue le prove di tenuta;
– Addestratore/Istruttore: esegue la formazione e l’addestramento specifico;
– Supervisore: verifica l’uso quotidiano, di solito è un preposto aziendale.
La norma permette alle aziende di nominare un unico soggetto che ricopra tutti i ruoli sopracitati, escluso il ruolo del supervisore che deve essere ricoperto da un soggetto differente.
Ad esempio, il datore di lavoro o in alternativa il RSPP può essere contemporaneamente Responsabile del Programma APVR, Operatore Fit-Test e Addestratore/Istruttore, mentre un altro soggetto deve svolgere il ruolo separato di Supervisore (preposto).
Per ricoprire l’incarico i soggetti devono seguire un corso formativo per acquisire competenze tecniche, a meno che non dimostrino di possedere adeguate competenze tecniche/professionali (documentate).
In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti, il datore di lavoro, il dirigente, il noleggiatore e il conducente possono essere soggetti a sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08, in particolare all’art 87:
· comma 2, lettera d): arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione degli art. 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e comma 5;
· comma 3, lettera c): arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione dell’art. 77, comma 4, lettere e), f) ed h);
· comma 4, lettera c): sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione dell’articolo 77, comma 4, lettere c) e g).
