
Nuova ordinanza sul Rischio calore della Regione Liguria – Estate 2026
Con l’Ordinanza N. 1 /2026 la Regione Liguria stabilisce che a decorrere dalla data della sua pubblicazione (28/05/2026) fino al 31 agosto 2026, salvo successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale della Liguria (ad eccezione delle aree territoriali in cui le parti sociali hanno
già definito protocolli per la gestione dell’esposizione prolungata dei lavoratori al calore):
- è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili in cui si svolgono attività all’aperto ed affini, qualora, nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione, come previste dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 318 del 3 luglio 2025, lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore, limitatamente ai giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet Worklimate riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12.00, segnala un livello di rischio “ALTO”;
- le prescrizioni di cui alla presente ordinanza non trovano applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio e per i loro appaltatori quando trattasi di interventi di pubblica utilità, pronto intervento, protezione civile e di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva, in ogni caso, l’adozione di idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare le prestazioni dei servizi pubblici essenziali e di idonee misure operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal decreto legislativo n° 81/2008, in conformità alle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”;
- in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”;
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporterà le sanzioni come per legge (art. 650 c.p.) se il fatto non costituisce più grave reato.
