CORSI PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI – R.L.S.
(D.LGS. 81/08 ART. 37 E ACC. STATO REGIONI DEL 21/12/11 N.221)
Fornire conoscenze generali sui concetti principali della sicurezza sul lavoro, sviluppare capacità analitiche, comportamentali e focalizzare l’attenzione sui rischi professionali presenti (ai sensi dell’Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012).
A chi è rivolto
A tutti i lavoratori così definiti secondo l’art.2 del D.Lgs. 81/08, tra cui anche soci lavoratori, lavoratori stagionali, apprendisti, tirocinanti, alternanza scuola lavoro, ecc. Anche i preposti e i dirigenti hanno diritti e obblighi in materia di formazione.
Lavoratori
I corsi di formazione obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro rivolti ai lavoratori sono divisi in tre fasce di rischio (Basso, Medio, Alto). Per tutti i lavoratori è previsto un percorso che vede una “parte generale” comune a tutte le classi di rischio della durata di 4 ore e successivamente una “parte su rischi specifici” che a seconda del livello di rischio è di 4 ore (B), 8 ore (M), 12 ore (A). L’aggiornamento previsto è di 6 ore con cadenza quinquennale per tutte le classi di rischio.
R.L.S.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, devono seguire un percorso formativo della durata di 32 ore. Gli R.L.S. sono esonerati dalla frequentazione della formazione della parte generale per i lavoratori. Ogni 12 mesi devono effettuare un aggiornamento della durata di 4 se l’azienda occupa da 15 a 50 lavoratori, oltre i 50 lavoratori le ore di aggiornamento sono 8.
Preposti
I preposti nominati devono seguire una formazione aggiuntiva di 8 ore oltre a quella “base” per i lavoratori. L’aggiornamento è di 6 ore con cadenza quinquennale ed è valida anche come aggiornamento per “lavoratori”.
Dirigenti
I dirigenti devono svolgere unicamente un corso apposito della durata di 16 ore. Il corso può essere svolto anche completamente in modalità e-learning. Aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore.